Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2151 del 8 agosto 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2151PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("disposizioni contro la mafia") nella parte in cui prevede il sequestro e la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere costituiscano il frutto di attivita` illecita in riferimento agli artt. 13, 25, 35, 41 e 42 cost.. detta norma non contrasta con gli artt. 13 (violazione della liberta` personale), 35 (tutela del lavoro) e 41 (tutela dell'attivita` economica privata), poiche` le misure in essa previste mirano soltanto a prevenire attivita` illecite svolte nell'ambito di rapporti economici privati. Essa inoltre non e` contraria all'art. 42 cost., che riconosce e garantisce la proprieta` privata, in quanto i modi di acquisto della stessa devono essere connessi soltanto ad attivita` consentite e protette dal diritto. non e` in contrasto con l'art. 25 cost. (irretroattivita` della legge penale), poiche` la legge si riferisce ai beni di cui dispone il prevenuto nel momento della sua entrata in vigore e prende in considerazione l'attuale appartenenza ad associazioni mafiose.   da vedere: Sen 29/04/1986 1025 sez 1 Pen

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