Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 21199 del 13 settembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:21199CIV

Massima

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Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: Nell'attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, si è realizzata la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di "potestas iudicandi". Ciò che rileva ai fini della preclusione della proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è la formazione di un giudicato sulla giurisdizione, ma è la vicenda traslativa dinanzi al giudice reputato avere giurisdizione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, che non comporta l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio, ma determina la prosecuzione del medesimo, unitario giudizio, già introdotto con la domanda avanzata al giudice che ha poi declinato la giurisdizione. Pertanto, effettuata la riassunzione dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, questa norma si applica al giudizio riassunto, sfuggendo alla regola di diritto intertemporale dell'art. 58 della stessa Legge. Inoltre, una volta accertato il rispetto del termine perentorio previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, l'unico altro presupposto perché operi la traslatio iudicii è che dinanzi al giudice indicato come avente giurisdizione vengano proposte le medesime domande già avanzate dinanzi al giudice che l'ha declinata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni - ((omissis)) f.f.

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente di sez.

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. LOMBARDO ((omissis)) - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. BARRECA ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. PERRINO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15758-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in proprio e nella qualita' di capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la (OMISSIS) S.P.A. in amministrazione giudiziaria, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende…

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