Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11073 del 22 novembre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:11073PEN
Massima
Massima ufficiale
Il divieto di una nuova concessione della sospensione condizionale della pena per colui che ne abbia già usufruito due volte, entro i limiti globali stabiliti dall'art. 163 cod. pen., non opera qualora uno dei due precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione.
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