Cassazione penale Sez. III sentenza n. 135 del 3 marzo 1997

ECLI:IT:CASS:1997:135PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della l. 28 dicembre 1993 n. 562, non possono considerarsi depenalizzate le violazioni finanziarie punite nella forma aggravata con la reclusione non perche` sia venuto meno il rapporto di specialita` tra l'art. 32 e l'art. 39 della l. 24 novembre 1981 n. 689, ma proprio perche` tale interpretazione e` coerente con i principi ermeneutici in materia di rapporto di specialita`. Per il principio di elasticita` che contraddistingue la norma giuridica infatti, la previsione della norma generale (in questo caso l'art. 32 della l. 689/81) estende la sua applicazione alla materia trattata dalla norma speciale con esclusione dell'ambito nel quale questa e` convergente o incompatibile con la norma generale. Il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 32, non essendo ne` convergente ne` incompatibile con la nuova formulazione del primo comma dell'art. 39 della stessa legge, deve percio` trovare piena applicazione.    conforme: Sen 17/07/1995 7930 sez U Pen

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