Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13731 del 6 aprile 2011

ECLI:IT:CASS:2011:13731PEN

Massima

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Il diritto di difesa del destinatario di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di manifestazioni sportive deve essere garantito attraverso il rispetto di un termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire la presentazione di memorie e deduzioni difensive, prima che il giudice proceda alla convalida. L'inosservanza di tale termine minimo determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida, con conseguente cessazione di efficacia del provvedimento del Questore. Il principio di parità delle parti, inserito nell'art. 111 Cost., impone che il destinatario della misura abbia lo stesso spatium deliberandi di cui gode il Pubblico Ministero per decidere sulla richiesta di convalida, al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa e del giusto processo. La motivazione del provvedimento di convalida deve dare conto dell'avvenuto rispetto del termine minimo di 48 ore, nonché della valutazione delle memorie e deduzioni difensive presentate entro tale termine. L'annullamento della convalida per violazione del termine minimo di 48 ore determina la cessazione di efficacia del provvedimento del Questore, senza necessità di ulteriori rinvii o accertamenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PR. AM. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 300439/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/02/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;

lette le conclusioni del PG accoglimento del 1 motivo (assorbiti gli altri motivi) del ricorso, chiede che la S.C. cassi con rinvio e cassi la precisazione sopra svolta, la impugnata decisione.

OSSERVA

Pr.Am. ha proposto ricorso per la cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il G.I.P. del…

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