Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6305 del 25 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:6305PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 3 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, esclude in via generale ed oggettiva dall`amnistia la categoria dei reati ambientali, ivi compresi quelli di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, di tutela delle acque dall`inquinamento, con la sola eccezione da interpretare rigorosamente, della mancanza di autorizzazione per gli scarichi "gia` in essere" di cui all`art. 15, comma 2, stessa L. n. 319 del 1976. Il provvedimento di clemenza fa riferimento a "scarichi" gia` in essere e non ad "insediamenti" preesistenti, sicche` puo` aversi il caso di uno scarico "nuovo" anche per un vecchio insediamento.  L`amnistia, dunque, non puo` applicarsi in caso di scarichi produttivi nuovi e di scarichi civili nuovi, ossia attivati dopo il maggio 1976, data di entrata in vigore della L. 10 maggio 1976, n. 319.     da vedere: Sen 06/04/1989 4879 sez 3 Pen Sen 25/10/1988 10399 sez 3 Pen

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