Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29147 del 2 agosto 2005

ECLI:IT:CASS:2005:29147PEN

Massima

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Il deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare non deve necessariamente precedere l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, né deve avvenire entro un termine predefinito, poiché l'eventuale ritardo comporta soltanto la proroga dei termini per la richiesta di riesame, fino alla completa acquisizione di tutti gli atti indicati dall'art. 293 comma 3 c.p.p. L'inosservanza di tale adempimento non costituisce causa di nullità dell'interrogatorio, in quanto l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata dall'avviso al difensore previsto dall'art. 294 comma 4 c.p.p., nonché dalle modalità stesse dell'interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 c.p.p., idoneo a garantire la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta difensiva. Tale principio non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per cui deve ritenersi manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale in parte qua degli artt. 293, 294 e 302 c.p.p. A fortiori, l'omesso deposito, una volta depositata l'ordinanza di custodia cautelare, degli atti presentati dal P.M. al G.i.p. a fondamento della richiesta di applicazione della misura, non dà luogo a nullità dell'interrogatorio di garanzia, in quanto la conoscenza dell'ordinanza mette l'indagato e il difensore in condizione di conoscere prima dell'interrogatorio di garanzia le fonti di prova e la valutazione di esse datane dal giudice, cosicché il diritto della difesa risulta pienamente rispettato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dai sig.ri
Renato FULGENZI - ((omissis)) DE ROBERTO - ((omissis)) OLIVA - ((omissis)) MANNINO - Consigliere Rel.
((omissis)) AGRO' - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Tu. Co., nato il (...) a La. Te.
avverso l'ordinanza 6.9.2004 del Tribunale di ((omissis)) la memoria difensiva del ricorrente in data 4 giugno 2005;
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNlNO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Antonio MURA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro -con la quale era stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro 6 aprile 2004 di rigetto dell'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli…

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