Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 620 del 2013

ECLI:IT:TARPA:2013:620SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso qualora, nelle more del giudizio, sia intervenuta la spontanea esecuzione della sentenza precedentemente pronunciata, venendo meno così l'interesse del ricorrente. In tale ipotesi, il giudice provvede comunque alla regolazione delle spese processuali, ponendole a carico dell'amministrazione soccombente, salvo il caso di compensazione nei confronti di altra amministrazione coinvolta nel giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso qualora, prima della decisione, sia venuto meno l'interesse del ricorrente per l'intervenuta spontanea esecuzione della precedente sentenza. Ciò nonostante, il giudice deve comunque provvedere alla regolazione delle spese processuali, ponendole a carico dell'amministrazione soccombente, salvo il caso di compensazione nei confronti di altra amministrazione coinvolta nel giudizio. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1) Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile qualora, nelle more del giudizio, sia intervenuta la spontanea esecuzione della precedente sentenza, venendo meno così l'interesse del ricorrente. Ciò in quanto il giudizio di ottemperanza ha natura strumentale e accessoria rispetto alla sentenza da eseguire, sicché, venendo meno la necessità di ottemperare, viene meno anche l'interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. 2) Nonostante la dichiarazione di improcedibilità, il giudice deve comunque provvedere alla regolazione delle spese processuali, ponendole a carico dell'amministrazione soccombente. Ciò in quanto la soccombenza sostanziale della parte pubblica permane, essendo stata accertata con la precedente sentenza, e il ricorrente ha comunque sostenuto spese per l'attivazione del giudizio di ottemperanza. 3) È tuttavia possibile che il giudice disponga la compensazione delle spese processuali nei confronti di un'altra amministrazione coinvolta nel giudizio, qualora lo ritenga equo e opportuno in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Sentenza completa

N. 01796/2012
REG.RIC.

N. 00620/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01796/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Palermo, via Siracusa, n. 30;

contro

- Università degli studi di Palermo;
- Ministero dell’istruzione dell'università e della ricerca;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via ((omissis)), n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Sicilia, sez. prima, n. 347/…

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