Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6670 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:6670SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e le successive ordinanze di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, afferma i seguenti principi di diritto: 1. L'ordine di demolizione di opere abusive non decade per il solo fatto che il privato abbia presentato un'istanza di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, in quanto tale domanda determina solo una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che riacquista vigore in caso di rigetto della richiesta di sanatoria. 2. Perché un'opera possa essere qualificata come realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire, è necessario che essa sia stata eseguita con modalità diverse da quelle autorizzate, senza costituire un organismo edilizio autonomamente utilizzabile, come nel caso di una sopraelevazione articolata in più unità abitative. 3. L'Amministrazione, nell'adottare l'ordinanza di demolizione di opere abusive, non è tenuta a compiere un bilanciamento tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata e l'interesse del privato, in quanto tale ponderazione è già stata effettuata preventivamente dal legislatore. 4. L'ordine di demolizione è sufficientemente motivato mediante la puntuale descrizione delle opere abusivamente realizzate e delle norme violate, senza che assuma rilievo il tempo trascorso tra la realizzazione dell'abuso e l'irrogazione della sanzione demolitoria. 5. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001, è effetto legalmente riconducibile all'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione, ma l'Amministrazione deve motivare puntualmente l'estensione dell'area da acquisire oltre l'area di sedime dell'opera abusiva. 6. La presunzione di avvenuta notifica dell'atto ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. sussiste anche in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, purché questa abbia un rapporto di convivenza o di coabitazione con quest'ultimo, salvo prova contraria.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/10/2022

N. 06670/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Giuseppa Grimaldi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torre Del Greco, via Cesare Battisti, 10;

contro

Comune di Caivano, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Carrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ida Carrara in Caivano, via De Gasperi 56 Presso Com…

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