Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14268 del 20 giugno 2006

ECLI:IT:CASS:2006:14268CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di opere pubbliche, la controversia tra appaltatore ed amministrazione comunale appaltante deferibile ad arbitri in base al richiamo, nel contratto di appalto, al Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 il cui art. 45, vigente all'epoca della stipula del contratto, prescriveva la nomina di un collegio arbitrale di cinque componenti (aventi specifici requisiti), deve essere decisa da un collegio composto sulla base di tale previsione e non sulla base di quella, diversa, contenuta nell'art. 32 della legge n. 109 del 1994 (nel testo modificato dall'art. 9 bis d.l. n. 101 del 1995, convertito, con modif., nella legge n. 216 del 1995 e ulteriormente modificato dall'art. 10 della legge n. 415 del 1998) che, entrata in vigore in un momento successivo (coincidente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 415 del 1998, cit., con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 ), ha abrogato la precedente disciplina di cui al richiamato art. 45 del Capitolato generale. Infatti il contenuto precettivo dell'art. 32 della legge n. 109 del 1994 non è riferibile agli arbitrati in materia di opere pubbliche, espletati o espletandi ai sensi del d.P.R. n. 1063 del 1962 aventi fondamento pattizio per essere detto d.P.R. richiamato nei singoli capitolati, mentre, d'altro canto, la volontà delle parti, una volta diretta ad una soluzione arbitrale delle controversie, avrebbe potuto formarsi soltanto sulla composizione del collegio prevista dall'art. 45 del Capitolato generale approvato con il citato d.P.R., la quale, al momento dell'inserzione del patto compromissorio nel contratto di appalto, non era ancora stata modificata (o abrogata) dalle leggi sopravvenute. (In applicazione di tale principio, la S.C. - in fattispecie relativa a contratto di appalto stipulato nel maggio 1989 e a procedimento arbitrale instaurato nel maggio 1997 - ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato nullo il lodo pronunciato da un collegio arbitrale costituito ai sensi delle disposizioni di legge sopravvenute, anziché di quella prevista dall'art. 45 del menzionato Capitolato generale).

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