Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste sentenza n. 515 del 2014

ECLI:IT:TARFVG:2014:515SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, in quanto la stessa ha manifestato espressamente di non avere più interesse alla decisione del merito della controversia. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo. Il Tribunale, pertanto, è esonerato dall'obbligo di pronunciarsi sul merito della controversia, essendo venuto meno il presupposto processuale della sussistenza dell'interesse ad agire. Le spese di giudizio sono compensate, in considerazione della particolare situazione che ha determinato la declaratoria di improcedibilità. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente è un principio consolidato nell'ambito del processo amministrativo, in quanto il mantenimento dell'interesse ad agire rappresenta un presupposto essenziale per la prosecuzione del giudizio. Pertanto, il venir meno di tale interesse, espressamente manifestato dalla parte, comporta l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, essendo venuto meno il presupposto processuale necessario per l'esercizio della tutela giurisdizionale. In tali casi, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sostanziali dedotte. La compensazione delle spese di giudizio rappresenta una soluzione equa, considerata la particolare situazione che ha determinato la declaratoria di improcedibilità, senza che il giudice abbia potuto esaminare il merito della controversia.

Sentenza completa

N. 00021/2006
REG.RIC.

N. 00515/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2006, proposto da:
Radio Birikina s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Donota 1;

contro

((omissis)), in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
Comune di Muggia, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. ALP.10/36673/e-20, della ((omissis)) – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, in data 11/10/2005 (successivamente pervenuta), con la quale è stata notifi…

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