Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5546 del 6 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5546PEN

Massima

Massima ufficiale
La qualificazione di atti di natura privatistica, riconosciuta alle operazioni di mera gestione economica degli istituti di credito e/o di risparmio per effetto della direttiva cee n. 77/780 e del d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350, esclude che i dipendenti dei predetti enti - ancorche` eretti in enti pubblici - possano rispondere di peculato - ed occorrendo di malversazione per attivita` strettamente legate alla richiamata gestione.  tale conclusione, peraltro, non comporta che si possa considerare penalmente irrilevante qualsiasi comportamento che si realizzi, da un lato, con la messa a disposizione del terzo di denaro appartenente all`impresa bancaria e, dall`altro con la sua effettiva utilizzazione da parte del terzo. sicche`, ove messa a disposizione del denaro e sua utilizzazione non coincidano con le finalita` proprie di gestione del credito e del risparmio e si esce, pertanto, dal campo delle "attivita` a rischio" o da quello delle mere irregolarita`, sussisteranno gli specifici reati contro il patrimonio - e gli altri ai medesimi eventualmente collegati - ogni qual volta le condotte in concreto accertate siano il frutto di un accordo tra il dipendente bancario ed il terzo, posto in essere in danno dell`istituto, e cio` indipendentemente dalle concrete modalita` di esecuzione che possono anche consistere nell`uso fraudolento dello strumento dell`affidamento bancario.   da vedere: Sen 16/07/1987 8342 sez u Pen

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