Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1290 del 2011

ECLI:IT:TARTOS:2011:1290SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza sindacale di demolizione di un manufatto abusivo, afferma che: 1. L'ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto dovuto e vincolato, basato su meri accertamenti tecnici e privo di apprezzamenti discrezionali. Inoltre, le mutate caratteristiche estetiche e dimensionali del manufatto, la pacifica mancanza di titolo edilizio e il notevole impatto sul territorio della casetta realizzata, fanno sì che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 2. La mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e del funzionario preposto all'unità organizzativa non inficia la validità del provvedimento finale, trattandosi di mera irregolarità formale. 3. L'art. 3 della L.R. n. 64/1995 non prevede la sanatoria edilizia, ma subordina il rilascio del titolo autorizzatorio, preventivo rispetto alla realizzazione dell'opera, ad una serie di condizioni, la cui sussistenza non è stata dimostrata dall'interessato. Parimenti preventiva deve essere la comunicazione al Sindaco per i manufatti precari. 4. L'art. 9 del d.l. n. 30/1996 fa riferimento a opere funzionali alla conduzione di fondi rustici solo nei Comuni montani e subordina la possibilità di sanatoria a presupposti risultanti solo in parte sussistenti. 5. Il manufatto in questione, essendo sostanzialmente diverso dal precedente per ampiezza, altezza ed aspetto esteriore, ed essendo frutto di demolizione e ricostruzione, costituisce nuova costruzione, come tale sottoposta a regime concessorio. 6. Non vi è alcun nesso di continuità tra la precedente e l'attuale struttura, che quindi costituisce nuova costruzione, non potendo trovare applicazione l'art. 9 della legge n. 47/1985 relativo alla ristrutturazione abusiva. 7. L'acquisizione coattiva al patrimonio pubblico prevista in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può riguardare anche l'intero manufatto abusivo, non risultando che lo stesso faccia parte di un immobile legittimamente edificato.

Sentenza completa

N. 01926/1996
REG.RIC.

N. 01290/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01926/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1926 del 1996, proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via ((omissis)) n. 10;

contro

Comune di Lastra a Signa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-dell'ordinanza sindacale 5.3.1996 n. 26, notificata in data 20.3.1996, portante ripristino dello stato dei luoghi;

-di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

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