Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3760 del 22 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:3760PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di falso in atto pubblico, previsto dall'art. 476 c. p., come quello di falso in certificato, di cui all'art. 477 c. p., non comportano, per la loro sussistenza - diversamente dal falso in scrittura privata - l'uso dell'atto falso, nemmeno se siano stati commessi da un privato o da un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni (art.   482 c. p.). (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di falso in atto pubblico nel rinvenimento, in occasione della contestazione di contravvenzioni stradali, di ricevuta falsificata della tassa di circolazione, non esposta ne` esibita, ma allegata alla carta di circolazione).   conforme: [p81\09954] [p81\04988] [p74\04057]

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