Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5333 del 28 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5333PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, pur essendo istantaneo con effetti permanenti, si consuma al momento della cessazione dell'attività vietata quanto questa consta di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo. (Fattispecie: coltivazione di una cava in zona protetta da vincolo paesaggistico).

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