Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8013 del 14 agosto 1996

ECLI:IT:CASS:1996:8013PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la configurabilita` dell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, occorre la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro cioe` di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi. Se l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, e` irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero quantitativo e` idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti. In difetto di cio`, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente.

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