Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1021 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:1021SENT

Massima

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Il condono edilizio non è ammissibile per gli abusi realizzati in assenza di titolo edilizio e in contrasto con le norme urbanistiche e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili sottoposti a vincoli di inedificabilità relativa imposti prima dell'esecuzione delle opere, in quanto tali abusi rientrano nell'eccezione prevista dall'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003, che esclude espressamente la possibilità di sanatoria. Tale disciplina eccezionale prevale sulla generale previsione di condono edilizio contenuta nell'art. 32 della l. n. 47 del 1985, non potendo trovare applicazione nemmeno la possibilità di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. 308 del 2004, atteso che tale istituto attiene alla tutela penale del paesaggio e non incide sulla disciplina amministrativa del condono edilizio. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta a respingere la domanda di condono edilizio e ad ordinare la demolizione dell'opera abusiva realizzata in violazione dei vincoli di inedificabilità relativi, senza che possano essere accolte le osservazioni del privato volte a superare i rilievi posti a fondamento del diniego, essendo la relativa motivazione adeguatamente esplicitata.

Sentenza completa

N. 00984/2004
REG.RIC.

N. 01021/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00984/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2004, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Comune di Gallipoli, non costituito;

per l'annullamento

- della determina n. 9724 del 9 marzo 2004 di non ricevibilità della dichiarazione di interesse del 12.12.2003;

e per motivi aggiunti:

- della determina n. 21850 del 17 maggio 2005 di non ricevibilità della domanda di definizione degli illeciti edilizi;

- dell’ordinanza n. 42 del 18 gennaio 2006 di non ricevibilità della domanda …

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