Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 6668 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:6668SENT

Massima

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La presentazione di un'istanza di condono edilizio successiva all'emanazione di un provvedimento di demolizione di opere abusive rende improcedibile il ricorso proposto avverso tale provvedimento per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la nuova valutazione provocata dall'istanza di condono comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, spostando l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di condono. Ciò in quanto la presentazione dell'istanza di condono incide sull'efficacia del provvedimento di demolizione, elidendola, in quanto la nuova valutazione provocata dall'istanza comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale a superare quello oggetto di impugnativa. La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare tale principio, in quanto la presentazione dell'istanza di condono edilizio successiva all'emanazione delle ordinanze di demolizione ed eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, rendendo improcedibile l'impugnazione proposta avverso tali provvedimenti per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto una nuova valutazione provocata dall'istanza comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, spostando l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/06/2017

N. 06668/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2001, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, 66;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 2744 del 7.11.2000 con cui il Comune di Roma aveva ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere edili realizzate sull’immobile sito in via Rometta 144.

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