ECLI:IT:CASS:2002:10123PEN
1 - Il 19.4.00 il Tribunale di Milano ha condannato C. A., con generiche, a m. 8 rec. per il reato di cui all'art. 374 bis c.p., perché dichiarava falsamente di essere convivente con la sua ragazza S. G., detenuta nella casa circondariale di Milano. La C.A. ha accolto il motivo subordinato, con cui ha chiesto la qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 495 c.p., ed ha rideterminato la pena in m. 3 e gg. 15 rec.
Con il ricorso denuncia: violazione di legge - vizio di motivazione, perché il giudice d'appello ha adottato una presunzione assoluta di consapevolezza dell'imputato, facendo riferimento ai suoi precedenti penali, mentre lo status di convivente non è definito da alcuna norma del nostro ordinamento, e solo la giurisprudenza ne ha specificato gli estremi, a seconda dei casi.
2 - Il ricorso è infondato.
Sul piano degli estremi oggettivi di reato, questa Corte ha ritenuto che la locuzione "altre qualità della propria o dell'altrui pe…
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