Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6234 del 27 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:6234PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, quando è motivato con il contemporaneo impegno presso altra autorità giudiziaria per espletare di mandato professionale fiduciario, deve essere sottoposto con congruo anticipo al giudice, intendendosi come tempestiva l'istanza avanzata in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ne consegue che non può ritenersi tempestiva un'istanza di differimento del dibattimento per contemporaneità di impegni professionali avanzata oltre un mese dalla data di conoscenza di essa da parte del difensore. La predetta conoscenza, poi, va riferita agli impegni professionali del richiedente e non all'eventuale impedimento del codifensore, in quanto ogni impedimento di ciascuno dei difensori presenta caratteristiche e presupposti diversi, che ne implica la reciproca indipendenza e la differente valutazione da parte del giudice ai fini della concedibilità o meno del richiesto rinvio.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.