Cassazione penale Sez. I sentenza n. 320 del 30 marzo 1983

ECLI:IT:CASS:1983:320PEN

Massima

Massima ufficiale
La modifica introdotta dall'art. 16 della legge n. 532 del 1982 all'art. 281 del codice di rito, concernente la facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria, riguarda unicamente la designazione del giudice al quale è devoluta la cognizione dell'appello, che ora non è più la sezione istruttoria presso la corte di appello, ma il tribunale competente per il riesame dei mandati e degli ordini di cattura e di arresto.

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