Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5427 del 25 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5427CIV

Massima

Massima ufficiale
La sentenza della corte costituzionale n. 92 del 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui, in violazione del quarto comma dello art. 81 della costituzione, non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo all'applicazione dei benefici combattentistici contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336; infatti, pur creando un vuoto legislativo, l'anzidetta dichiarazione d'incostituzionalità - che attiene soltanto ai rapporti fra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuito dalla legge n. 336 del 1970 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici citati. Conseguentemente, i pagamenti effettuati dagli enti sopra menzionati, non essendo stati privati della loro originaria causa giustificatrice, non danno luogo a ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ. o, in via sussidiaria, all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 dello stesso codice.

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