Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7692 del 18 dicembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:7692CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo al giudizio civile sospeso in attesa della decisione di un processo penale, ove quest`ultimo si sia concluso con sentenza della corte di cassazione che, annullando senza rinvio la sentenza di condanna, abbia dichiarato estinto il reato per amnistia (art. 539 n. 1 c. p.p.), il termine di sei mesi stabilito dall'art. 297 c. p.c. per la riassunzione del giudizio civile sospeso non decorre dalla data di pronuncia di detta sentenza (che non e` assimilabile a pronuncia di rigetto - ex art. 576, secondo comma, c. p.p. - o di accoglimento del ricorso), bensi` dal deposito della medesima sentenza completa nei suoi requisiti formali di cui all'art. 474 c. p.p. (richiamato, con il precedente art. 473, dall'art. 537 c. p.p.) ed, in particolare, della motivazione che consente alla parte interessata di avere formale ed approfondita conoscenza dei fatti che il giudice di legittimita`, pur annullando la sentenza del giudice a quo, abbia ritenuto validamente acquisiti al processo nella loro entita` e qualificazione giustificative della pronuncia di estinzione del reato di amnistia. da vedere:[s76\02965]

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