Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 11334 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:11334SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società Cuccagna 14 Srl avverso il provvedimento di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di 3 giorni, ha affermato il seguente principio di diritto: La sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a 3 giorni, disposta dall'autorità competente in caso di recidiva nell'occupazione abusiva di suolo pubblico, è legittima e conforme alla normativa di settore (art. 6 L. n. 77/1997 e art. 14 Regolamento Cosap di Roma Capitale). Tale sanzione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale, il cui esercizio non risulta viziato da macroscopici profili di illogicità o irragionevolezza, atteso che: - la recidiva nell'occupazione abusiva di suolo pubblico è stata debitamente accertata e contestata all'esercente, previa diffida; - il mancato rispetto dei termini procedimentali, pur costituendo un'irregolarità, non inficia la validità del provvedimento finale, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso; - il termine di 7 giorni previsto per l'esecuzione della sospensione, seppur ristretto, non risulta irragionevole o lesivo del diritto di difesa, non essendo stata comprovata l'impossibilità di smaltire le eventuali scorte deperibili. Pertanto, la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a 3 giorni, disposta dall'autorità competente in caso di recidiva nell'occupazione abusiva di suolo pubblico, è legittima e conforme alla normativa di settore, rientrando nella discrezionalità dell'amministrazione comunale, il cui esercizio non risulta viziato da macroscopici profili di illogicità o irragionevolezza.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/11/2016

N. 11334/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10030/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10030 del 2016, proposto da:
Soc. Cuccagna 14 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Guidoni C.F. GDNMHL74E42H501H, Pier Paolo Polese C.F. PLSPPL76E15H501R, con domicilio eletto presso Michela Guidoni in Roma, via Francesco De Sanctis, 15;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa C.F. SRCSRG70A26L845S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

del provvedimento recante sospensione dell'attivit…

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