Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1157 del 7 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1157PEN

Massima

Massima ufficiale
In virtù della legge 20 aprile 1983 n.. 167, che ha stabilito una autonoma disciplina dell'affidamento in prova del condannato militare, derogativa rispetto a quella fissata dall'ordinamento penitenziario, l'ordinanza emessa al riguardo dalla sezione di sorveglianza e relativa anche ad una pena emessa da un giudice militare in applicazione della normativa comune va dichiarata illegittima, in quanto emessa da organo non competente; la esclusiva competenza, invero, spetta alla sezione di sorveglianza presso la corte militare di appello. Infatti, il principio della unitarietà della esecuzione delle pene concorrenti non riguarda le misure alternative, per le quali non è consentita alcuna applicazione analogica.

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