Cassazione penale Sez. III sentenza n. 180 del 11 gennaio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:180PEN

Massima

Massima ufficiale
L'indicazione in modo visibile e sufficiente della data di comparizione per il dibattimento, nella copia del decreto di citazione notificata all'imputato, è requisito formale del decreto stesso; pertanto l'errata indicazione della data è causa di nullità assoluta del decreto che si comunica al giudizio celebrato in contumacia. Tuttavia l'imputato, pur non essendo tenuto ad espletare indagini di sua iniziativa per accertare la data di comparizione, non può essere esentato da quel minimo di diligenza che gli consenta, attraverso la stessa copia del decreto di citazione a lui notificata, di identificare, in modo agevole, qualche eventuale incertezza della data.(Fattispecie relativa a data macroscopicamente erronea nella indicazione dell'anno ed anteriore non solo a quella di emissione del decreto di citazione, ma anche a quella della sentenza impugnata).

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