Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4597 del 3 febbraio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:4597PEN

Massima

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Il giudice, rilevata una difformità tra i fatti contestati nell'imputazione e quelli emersi nel corso del dibattimento, può disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, al fine di evitare la nullità di cui all'art. 522 c.p.p. derivante da un'eventuale pronuncia su un fatto diverso da quello oggetto di contestazione. Tale provvedimento, rientrando nell'esercizio di un potere espressamente riconosciuto dalla legge al giudice, non può essere qualificato come abnorme, anche qualora il ricorrente non ne condivida la decisione e la ritenga erronea. In tali casi, il giudice è tenuto a valutare attentamente la sussistenza di una effettiva difformità tra il fatto contestato e quello emerso nel corso del processo, al fine di evitare pronunce su imputazioni non correttamente formulate, nel rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La trasmissione degli atti al pubblico ministero consente di procedere a una nuova formulazione dell'imputazione, in modo da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato e l'osservanza delle regole processuali. Pertanto, il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, adottato dal giudice ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, non può essere qualificato come abnorme, in quanto rientrante nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla legge al giudice, volti a garantire il rispetto delle norme processuali e il corretto svolgimento del giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SO. GI. NI. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 21/01/2008 TRIBUNALE di LECCE;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 21 gennaio 2008 il Tribunale di Lecce disponeva separarsi la posizione degli impu…

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