Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 197 del 2016

ECLI:IT:TARBO:2016:197SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, la quale abbia manifestato espressamente di non avere più interesse alla decisione della controversia. In tal caso, il giudice amministrativo è tenuto a prendere atto di tale circostanza e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della mancata opposizione della parte resistente alla richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso, manifestato espressamente dalla stessa, comporta l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudice possa entrare nel merito della controversia. Ciò in quanto il processo amministrativo è improntato al principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per cui il giudice non può andare oltre le richieste delle parti. Inoltre, la compensazione integrale delle spese di lite rappresenta la naturale conseguenza di tale situazione di carenza di interesse sopravvenuta, in assenza di opposizione della parte resistente. La massima così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto affermato dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico o citazioni non essenziali. Il testo è autosufficiente e applicabile a casi analoghi, contenendo le principali argomentazioni e ragionamenti sviluppati nella pronuncia.

Sentenza completa

N. 00363/2009
REG.RIC.

N. 00197/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Marina di Cattolica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Associati Zunarelli Studio Legale, in Bologna, via ((omissis)) n. 43;

contro

Comune di Cattolica in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)), in Bologna, Via Calzolerie 1;

per l'annullamento

della comunicazione prot.32676/08 del 2/8/2012, con la quale il Comune di Cattolica, Ufficio …

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