Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28890 del 12 novembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:28890CIV

Massima

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L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. La divergenza tra quanto i pubblici ufficiali hanno attestato rispetto a quanto hanno indubbiamente percepito e constatato nel corso delle diverse istruttorie non si traduce nella formazione di un atto materialmente falso, né il falso ideologico doloso e malevolo è idoneo a trasformare il documento in un patente falso materiale. La querela di falso non può essere esperita per perseguire un "falso ideologico estrinseco", ma solo per contestare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti nell'atto pubblico. Il giudice di merito può rigettare le istanze istruttorie senza necessariamente darne espressa motivazione, quando la ratio decidendi che ha risolto il merito della lite valga da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO ((omissis)) - Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 27327 - 2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS), - c.f. (OMISSIS) - elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu' di procura speciale per scrittura privata autenticata per notar (OMISSIS) in data (OMISSIS).
- ricorrente -
contro
MINISTERO dell'INTERNO, - c.f. (OMISSIS) - in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE - c.f. (OMIS…

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