Cassazione penale Sez. II sentenza n. 277 del 12 marzo 1992
ECLI:IT:CASS:1992:277PEN
Massima
Massima ufficiale
Al fine del riesame del provvedimento che ha applicato una misura coercitiva, e` indispensabile che siano trasmessi solo gli atti sui quali era stata fondata dal P.M. la richiesta di applicazione della misura, e non anche la stessa ordinanza impugnata, la cui mancata trasmissione con la conseguente omessa acquisizione da parte del Tribunale del riesame, pertanto, non determina alcuna nullita` relativa all`intervento della difesa. (Nella fattispecie il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento di convalida dell`arresto emesso dal G.I.P., aveva, legittimamente, fatto riferimento agli atti della convalida sia per gli indizi di colpevolezza che per le esigenze cautelari, senza far menzione della motivazione del provvedimento del G.I.P. , emesso ai sensi dell`art. 391 Nuovo Cod. proc. pen., anche perche` in sede di impugnazione era stato constatato solo il valore probatorio degli elementi addotti dall`accusa, senza alcuna censura alla legittimita` del relativo provvedimento).
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