Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13409 del 11 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:13409PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975 e` necessario che, fra tre o piu` persone, sia raggiunto un accordo a carattere generale e permanente, diretto alla realizzazione di un indeterminato programma di delinquenza in materia di sostanze stupefacenti, destinato a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli reati e che sia sorretto da un`adeguata organizzazione idonea ad agevolare l'attivita` dei singoli associati, per la realizzazione del comune scopo criminoso. Ne consegue che, per ritenere sussistente la compartecipazione di un soggetto al delitto di associazione per delinquere, occorre la dimostrazione chiara e certa della volonta` del soggetto di entrare a far parte dell'associazione per apportare un concreto contributo alla realizzazione dello scopo comune, e cioe` all'attuazione del programma di delinquenza per il quale l'associazione e` stata costituita.   da vedere: [p85\07462]

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