Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6887 del 14 giugno 1994
ECLI:IT:CASS:1994:6887PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di stupefacenti, la disposizione dell`art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309/90 va interpretata, partendo dal suo dato testuale, in correlazione con le disposizioni dei commi primo e quarto dello stesso articolo e in relazione all`intero sistema penale. Dal dato testuale si evince che la lieve entita` del fatto puo` essere ritenuta in via alternativa, sia in relazione "ai mezzi", alle modalita` o alle circostanze dell`azione", sia in relazione "alla quantita` o alle qualita` delle sostanze". Il dato sistematico impone di tenere conto che l`ipotesi lieve di spaccio e` punita con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5 a 50 milioni di lire per le "droghe pesanti" e della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 2 a 20 milioni di lire per le "droghe leggere", con pene cioe` che, per i massimi previsti, in rapporto a quelli contemplati generalmente nel nostro sistema penale, rendono necessaria una interpretazione non restrittiva del carattere "lieve" del fatto. Considerate poi le pene previste dai commi primo e quarto dell`art. 73, il "fatto di lieve entita`" deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto di quel criterio di ragionevolezza che (vale tanto per il legislatore quanto per l`interprete), imponendo l`art. 3 Cost., in materia penale,la proporzione fra la quantita` e la qualita` della pena e l`offensivita` del fatto. Il giudice, pertanto, nel valutare fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti, non puo` negare la sussistenza del fatto di lieve entita` senza tener conto, oltre che della "quantita` e qualita` delle sostanze", anche dei mezzi, delle modalita` e delle circostanze dell`azione, sia di ordine oggettivo che soggettivo, e non puo` comunque negarla ove il reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto - secondo il sopra indicato criterio di ragionevolezza - la pena minima altrimenti applicabile ai sensi dell`art. 73 commi primo e quarto (a secondo del tipo di droga). da vedere: Sen 30/05/1994 6340 sez 6 Pen Sen 30/05/1994 6339 sez 6 Pen Sen 26/04/1994 1950 sez 2 Pen
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