Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9032 del 12 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:9032CIV

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del proprio sindacato sulla sentenza impugnata, è tenuto a verificare preliminarmente la regolarità formale del ricorso, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Tale verifica attiene alla giuridica esistenza e ammissibilità del ricorso, costituendo un presupposto indefettibile per l'esame della fondatezza dei motivi nel merito. Pertanto, il ricorso per cassazione che non riporti, in modo chiaro e intellegibile, la puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti ai fini della decisione, con la precisa individuazione della loro collocazione nel fascicolo di parte o di ufficio, nonché della loro acquisizione o produzione anche in sede di legittimità, è inammissibile. Tale requisito formale di ammissibilità del ricorso per cassazione si impone anche con riferimento alla deduzione di vizi attinenti all'omesso pronunciamento del giudice di merito su questioni rilevanti ai fini della decisione, come la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede processuale. Infatti, l'accertamento della sussistenza di tali vizi presuppone comunque il previo vaglio di ammissibilità del motivo di ricorso, in relazione al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366 c.p.c. Pertanto, il giudice di legittimità, pur essendo anche giudice del fatto processuale, non può esaminare nel merito i motivi di ricorso che non siano stati formulati in conformità ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dovendosi in tal caso dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Tale principio vale anche quando il ricorrente lamenti l'insufficiente esame degli atti da parte del giudice di merito, in quanto ciò si risolve in una mera doglianza circa la valutazione delle risultanze probatorie, che rientra nell'esclusiva competenza del giudice di fatto e non può essere sindacata in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. - rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7689/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA DI LA SPEZIA, REGIONE LIGURIA;
- intimate -
nonche' da:
PROVINCIA DI LA SPEZIA, in persona del Presidente, legale rappresentante, Dott. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rapprese…

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