Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 23601 del 5 giugno 2014

ECLI:IT:CASS:2014:23601PEN

Massima

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La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da un ricorrente, afferma che: L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni della Corte di Cassazione avviene secondo criteri tabellari predefiniti, pertanto la mera circostanza che i medesimi magistrati siano stati più volte componenti dei collegi giudicanti che si sono occupati dei ricorsi del medesimo soggetto non integra di per sé alcuna causa di astensione o ricusazione ai sensi dell'art. 36 c.p.p. Il rilievo di pretese irregolarità commesse da altri giudici non competenti, se non tali da determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, non rientra tra le ipotesi di ricusazione previste dall'art. 37 c.p.p. La dichiarazione di ricusazione inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativamente stabilita a favore della cassa delle ammende, in quanto tale dichiarazione è da considerarsi manifestamente infondata. Il principio di diritto affermato mira a scongiurare un uso distorto degli istituti di astensione e ricusazione, preservando l'imparzialità e l'indipendenza del giudice di legittimità nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché a sanzionare l'abuso di tali strumenti processuali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 16204/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 17/12/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto non luogo a provvedere nel presente procedimento e annullamento dell'ordinanza impugnata nel proc. pen. 16204/2013, con rinvio al tribunale di sorveglianza di Brescia in conformita' a precedente requisitoria.

FATTO E DIRITTO

rilevato:

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