Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 31985 del 23 luglio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:31985PEN

Massima

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La remissione di querela, ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato di lesioni colpose, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna e condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di impugnazione, estingue il reato di lesioni colpose, indipendentemente dalla sussistenza di condizioni evidenti che impongano l'assoluzione nel merito, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna e la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. Tale principio si fonda sulla natura privatistica del reato di lesioni colpose, che consente alla persona offesa di rimettere la querela, facendo venir meno l'interesse pubblico alla punizione del fatto. La Corte ha quindi riconosciuto che la remissione di querela, debitamente accettata, determina l'estinzione del reato, indipendentemente dalla valutazione del merito della vicenda, in quanto tale istituto, di natura sostanziale, incide direttamente sulla punibilità del fatto, facendo venir meno il presupposto per la condanna. Pertanto, il giudice di legittimità, una volta accertata la remissione di querela, è tenuto ad annullare senza rinvio la sentenza di condanna, condannando il querelato al pagamento delle spese processuali, in applicazione della disciplina codicistica che regola gli effetti estintivi della remissione di querela.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ISA Claudio - Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 98/2011 TRIBUNALE di TORINO, del 15/02/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;

Udito il Procuratore Generale impersona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

Proponeva ricorso per cassazione (OMISSIS)…

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