Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9656 del 19 agosto 1992

ECLI:IT:CASS:1992:9656CIV

Massima

Massima ufficiale
Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finche` detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio", conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non e` soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute.

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