Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26225 del 16 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26225PEN

Massima

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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dei doveri di imparzialità e di astensione in presenza di un conflitto di interessi, turbi o condizioni le procedure di mobilità del personale o di conferimento di incarichi professionali presso la pubblica amministrazione, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri, risponde del reato di abuso di ufficio, ai sensi dell'articolo 323 del codice penale. Tale condotta non integra invece il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'articolo 353 del codice penale, la cui applicazione è circoscritta alle sole procedure di gara indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici, essendo estranee a tale fattispecie le procedure concorsuali e di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, le quali trovano la loro disciplina e tutela in altre norme di legge. Pertanto, il pubblico ufficiale che, in presenza di un conflitto di interessi, abbia turbato o condizionato le procedure di mobilità del personale o di conferimento di incarichi professionali presso la pubblica amministrazione, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri, risponde del reato di abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, e non del reato di turbata libertà degli incanti di cui all'articolo 353 del codice penale. Tale principio di diritto trova applicazione anche nelle ipotesi in cui le condotte illecite siano finalizzate a favorire l'assunzione o il trasferimento di un soggetto legato al pubblico ufficiale da una relazione sentimentale, in quanto la violazione del dovere di astensione in presenza di tale situazione di incompatibilità integra gli estremi dell'abuso di ufficio. La recente modifica normativa che ha ristretto l'ambito applicativo del reato di abuso di ufficio non incide sulla configurabilità di tale fattispecie in caso di violazione del dovere di astensione, in quanto tale condotta integra la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, come la L. n. 241 del 1990, art. 6-bis e il D.P.R. n. 62 del 2013, art. 7.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere

Dott. GIORDANO ((omissis)) - Consigliere

Dott. GALLUCCI Enrico - rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 21/10/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della Parte civile (OMISSIS), Avvocata (OMISSIS), che ha chiesto che il ricorso venga di…

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