Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza breve n. 1339 del 2016

ECLI:IT:TARPIE:2016:1339SENB

Massima

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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere rilasciato quando lo stato di disoccupazione non si protragga oltre il periodo di residua validità del permesso di soggiorno già posseduto e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Tale permesso presuppone che l'interessato, una volta perso il lavoro, abbia effettivamente esercitato la facoltà di iscriversi all'ufficio di collocamento e dimostri di aver svolto in passato un'attività lavorativa che abbia prodotto un reddito adeguato, in modo da poter ragionevolmente presumere la capacità di reperire una nuova occupazione entro il termine concesso dalla norma. Pertanto, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è legittimo qualora l'amministrazione accerti che l'ultimo reddito dichiarato dal richiedente risalga a diversi anni addietro e che da allora egli non abbia più presentato alcuna dichiarazione dei redditi, non dimostrando così di aver svolto un'attività lavorativa in grado di produrre un reddito adeguato, né di aver esercitato la facoltà di iscriversi all'ufficio di collocamento. Inoltre, la mera presentazione di contratti di lavoro a termine, anche se prorogati, non è sufficiente a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in assenza della prova di un precedente impiego stabile e redditizio. Infine, il silenzio serbato dall'autorità amministrativa sul ricorso gerarchico non è autonomamente impugnabile, ma abilita il privato a ricorrere direttamente al giudice amministrativo contro il provvedimento già impugnato in via gerarchica.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/10/2016

N. 01339/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00898/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2016, proposto da:
Jalaleddine Arbouh, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. VLRLNR83P57L219G, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Moretta 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto prot. n. 194/16 emesso dalla Questura di Torino il 13.02.2016 e notificato in data 14.03.2016, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 10.07.2015;

- del silen…

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