Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5750 del 9 giugno 1982
ECLI:IT:CASS:1982:5750PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai sensi dell'art. 477 cod. proc. pen. il giudice è tenuto a trasmettere gli atti al P.M. quando dal dibattimento emergano fatti diversi da quelli contenuti nell'ordinanza di rinvio a giudizio o nel decreto di citazione e non quando si presenti la necessità di una diversa prospettazione giuridica o di differente valutazione degli stessi fatti.
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