Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 436 del 2017

ECLI:IT:TARPIE:2017:436SENT

Massima

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Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire presentata dal privato costituisce un inadempimento dell'obbligo di provvedere tempestivamente, che legittima il ricorso giurisdizionale dell'interessato volto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio e all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. In tali casi, il giudice amministrativo, constatata la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto rilascio del titolo autorizzativo, condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, in considerazione del fatto che il provvedimento è stato adottato solo a seguito dell'instaurazione del giudizio. Il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., impone infatti alle autorità competenti di concludere i procedimenti amministrativi entro i termini previsti dalla legge, garantendo così la certezza dei rapporti giuridici e tutelando l'affidamento del privato. Il mancato rispetto di tali obblighi, oltre a determinare la responsabilità patrimoniale dell'amministrazione per il ritardo, integra una violazione del diritto di difesa del cittadino, il quale ha diritto di ottenere una risposta espressa e motivata entro un termine ragionevole. Pertanto, il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla richiesta di un provvedimento autorizzativo, in assenza di giustificati motivi, costituisce un inadempimento dei doveri di cura e sollecitudine che grava sull'ente pubblico nei confronti dell'istanza del privato, legittimando l'intervento del giudice amministrativo volto a ripristinare la legalità violata e a tutelare l'affidamento del cittadino.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/03/2017

N. 00436/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00074/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2017, proposto da:
((omissis)), in qualità di titolare dell’impresa Comm. G.B. Burlotto, rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vinzaglio, 2;

contro

Comune di Barolo, Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 19.11.2015 per “ristrutturazione di fabbricato agricolo ad uso agrituristico, con ampliamento in conformità ad art. 42 della NTA nel Com…

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