Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2243 del 2 agosto 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2243PEN

Massima

Massima ufficiale
Se l`esecuzione della pena non puo` incidere sul diritto alla salute, peraltro, ai fini della concessione del differimento di essa per grave infermita` fisica, ai sensi dell`art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., occorre che sussista una malattia tale da porre in serio pericolo la vita del condannato o provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa attuare nello stato di detenzione, per cui l`espiazione della pena detentiva risulta in contrasto con il senso di umanita` indicato dall`art. 27 della Costituzione.   conforme:

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