Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13802 del 23 marzo 2018

ECLI:IT:CASS:2018:13802PEN

Massima

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La circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 2, c.p., che prevede un aumento di pena per il reato di lesioni commesso nei confronti del coniuge, non è estensibile al convivente more uxorio, in quanto la ratio della norma risiede nel particolare vincolo giuridico e morale che caratterizza il rapporto coniugale, non rinvenibile nella mera convivenza di fatto. Tale disparità di trattamento tra coniuge e convivente, pur essendo oggetto di recenti interventi normativi volti a una maggiore equiparazione, risulta comunque compatibile con i principi costituzionali, in considerazione della peculiarità e stabilità del vincolo matrimoniale rispetto alla convivenza more uxorio, la quale rileva sul piano della tutela dei diritti inviolabili dell'individuo ma non necessariamente comporta un identico trattamento sul piano penale. Pertanto, l'aggravante di cui all'art. 577, comma 2, c.p. non può essere applicata al convivente more uxorio, in ossequio al principio di legalità e divieto di analogia in malam partem. Ciò non esclude, tuttavia, la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni, in quanto la denuncia presentata dalla persona offesa, pur non contenendo formule sacramentali, esprime comunque la volontà di chiedere la punizione del colpevole, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che valorizza il contenuto sostanziale dell'atto piuttosto che il suo nomen formale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. …

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