Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 377 del 2014

ECLI:IT:TARBO:2014:377SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: L'istituto dell'avvalimento, introdotto nell'ordinamento in attuazione della disciplina comunitaria, è operativo anche nelle concessioni di servizi e anche in assenza di espressa previsione nel bando di gara. L'avvalimento è ammesso nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese, sia nella forma del c.d. avvalimento interno sia in quella del c.d. avvalimento esterno. Quando l'impresa ausiliaria è una componente della medesima a.t.i., gli atti richiesti dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici si riducono all'impegno della ditta avvalsa, nei confronti della stazione appaltante e della ditta avvalente, a mettere a disposizione i mezzi e le risorse di cui quest'ultima è carente, così che l'Amministrazione possa valutare se mediante l'avvalimento il concorrente sia in condizione equivalente a quella di un concorrente autosufficiente nel possesso dei requisiti di partecipazione. Pertanto, le formali e coincidenti dichiarazioni, con valore di vero e proprio impegno giuridico, rese in sede di gara dall'ausiliaria (con funzione di capogruppo dell'a.t.i.) e dall'ausiliata (con funzione di mandante dell'a.t.i.), risultano essenzialmente idonee ad assolvere le formalità richieste per l'avvalimento. Inoltre, la previsione del bando che imponeva la produzione di "copia dello Statuto ed Atto Costitutivo" è soddisfatta anche dall'esibizione di un atto costitutivo formatosi successivamente, purché esso rechi le regole fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente, in funzione della scelta di un soggetto adeguato alla gestione dell'impianto sportivo comunale. Infine, nelle concessioni di servizi, in assenza di diverse previsioni della lex specialis della gara, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante procedere all'approfondimento di proposte negoziali che, per la loro palese abnormità, dovessero dar luogo a giustificati sospetti di incongruità, senza che ciò si manifesti erroneo o irragionevole, ove risultino elementi che rendano astrattamente verosimile la sostenibilità dell'impegno finanziario.

Sentenza completa

N. 00252/2013
REG.RIC.

N. 00377/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 252 del 2013 proposto da Promoter Sport SCSD, in persona del ((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)) e dall’avv. ((omissis)), e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Bologna, p.zza Trento e Trieste n. 4;

contro

il Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)) e dall’avv. ((omissis)), ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Bologna, p.zza Maggiore n. 6;

nei confronti di

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Pontevecchio (in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con il Comitato Provinciale A.I.C.S.), …

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