Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4015 del 29 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:4015PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1982, n. 304, sulle misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (condizioni di favore per i pentiti) per violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della costituzione, in relazione all'art. 163 cod. pen., (sospensione condizionale della pena) dedotta sulla previsione, operata dal legislatore, di un trattamento particolare, rispetto ai reati comuni, per i reati commessi per finalità di terrorismo. Infatti, la denunziata disuguaglianza creata dalla norma tra criminali comuni e criminali "politici" è ampiamente giustificata, anche se eticamente discutibile, dalla eccezionalità del fenomeno terroristico, che ha reso necessaria l'emanazione di norme eccezionali per combatterlo efficacemente.

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