Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 213 del 2011

ECLI:IT:TARCT:2011:213SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa manifesti espressamente il venir meno del proprio interesse alla decisione della controversia. In tal caso, il giudice amministrativo è tenuto a prendere atto di tale dichiarazione e a pronunciare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti. Tale principio si fonda sulla natura essenzialmente soggettiva e personale dell'interesse che legittima l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, il quale deve permanere per tutta la durata del giudizio affinché il ricorso possa essere utilmente esaminato nel merito. Pertanto, il venir meno dell'interesse del ricorrente, manifestato espressamente nel corso del giudizio, comporta l'impossibilità di una pronuncia di merito e la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio di economia processuale e di concentrazione del contenzioso. La compensazione delle spese di lite rappresenta, in tal caso, una soluzione equa, in considerazione del fatto che il ricorrente ha legittimamente esercitato il proprio diritto di azione, pur rinunciandovi successivamente per sopravvenuta carenza di interesse.

Sentenza completa

N. 01130/2007
REG.RIC.

N. 00213/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01130/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2007, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catania, via Ughetti, 65;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del decreto n. 580/120P/68/ Div. CT dell’11.02.2006, notificato il 20.03.2007, con il quale il Prefetto di Catania ha disposto la revoca della patente di guida del ricorrente.

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