Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 399 del 16 gennaio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:399PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di coltivazione illegittima di piante da stupefacenti, una volta accertata la illegale coltivazione della canapa indiana o di altra specie vegetale considerata negli artt. 12 e 26 legge n. 685 del 1975, poiche` sulla qualificazione giuridica del reato non incidono la entita` e le modalita` della coltivazione, ogni indagine avente ad oggetto la determinazione della quantita` della sostanza stupefacente prodotta dalla pianta coltivata, e` superflua e fuorviante, in quanto il legislatore, con la disciplina penale dettata, vieta o punisce la coltivazione della canapa indiana in quanto idonea a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dalla quantita` di tetraidrocannabinolo estraibile dal prodotto coltivato. Egualmente irrilevante e` che la sostanza ricavata dalla pianta da stupefacente non abbia raggiunto, per ostacoli di ambientazione e di idonea coltura, gli effetti propri della droga.    da vedere: Sen 07/12/1989 17223 sez 6 Pen Sen 06/07/1989 9770 sez 6 Pen Sen 19/04/1986 2770 sez 1 Civ Sen 03/12/1986 13506 sez 1 Pen

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