Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11072 del 11 agosto 1989

ECLI:IT:CASS:1989:11072PEN

Massima

Massima ufficiale
Il proscioglimento per totale infermità di mente, qualora il giudice abbia escluso in modo irrevocabile la attualità della pericolosità sociale e quindi l'applicabilità della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario, è più favorevole rispetto alla declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, poiché, dovendo avvenire la comparazione in concreto, l'assoluzione per difetto di imputabilità preclude l'esperibilità delle azioni civili derivanti da fatto illecito (artt. 88 in relazione all'art. 85 cod. pen. e 2043 segg. cod. CIV.).

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