Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11600 del 21 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:11600PEN

Massima

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Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 richiede, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza che dimostrino in modo concreto e specifico l'esistenza di una stabile organizzazione, consapevolmente posta in essere dagli associati, al fine di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione dei compiti tra gli stessi. Non è sufficiente la mera elencazione di elementi indiziari relativi alle modalità esecutive e ai contatti tra i soggetti coinvolti, desunti dalle intercettazioni telefoniche, senza che sia stata fornita un'adeguata motivazione in ordine all'accertamento di un vincolo associativo permanente e consapevole, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti. La prova della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza non può fondarsi su mere congetture o verosimiglianze, ma richiede l'accertamento processuale di circostanze concrete e specifiche, sintomatiche dell'attuazione di un programma criminoso stabile e duraturo, con la partecipazione consapevole di ciascun associato. La semplice commissione di uno o più reati determinati e specifici, senza la dimostrazione di un vincolo associativo permanente, non è sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

Sentenza completa

IN FATTO
Il GIP presso il tribunale di Napoli, in data 26.1.2001, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C. V. (ed altri), indagato, in concorso, per il reato di cui agli artt. 110, 56 c.p. e 73.1.6, 80 cpv. d.P.R. 309\90, quale finanziatore ed organizzatore del tentativo di importazione dal Venezuela in Italia, di un quantitativo di cocaina pari a 512 Kg.
In data 29-30.1.2001 il tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il Il provvedimento cautelare.
Nel prosieguo delle indagini, emergevano altri elementi, per cui, con ordinanza in data 21.9.2001, su richiesta del P.M., il medesimo GIP, sostituiva e integrava il primo provvedimento del 26.1.2001, contestando ad altri indagati lo stesso delitto di cui al capo B) e a tutti gli indagati (compreso il C.) il reato associativo di cui all'art. 74.1.2.3.4 d.P.R. 309\90 (capo A), per essersi associati fra loro in numero superiore a dieci, allo scopo di commettere più delitti fra quelli …

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