Cassazione penale Sez. V sentenza n. 824 del 9 settembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:824PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di valutazione delle circostanze di fatto, assumibili come elementi processuali indizianti idonei a giustificare l`applicazione di misura di cautela restrittiva della liberta` personale, non sono totalmente utilizzabili i criteri previsti dall`art. 192 del codice di rito in materia di "valutazione della prova", perche` l`art. 273 comma primo del detto codice postula il rilievo di indizi che presentino i requisiti della certezza effettuale e della gravita`, "id est", della rilevanzapertinenza del fatto noto rispetto al "thema probandum" senza richiedere i requisiti della necessarieta` ("id est": precisione) e della concordanza rispetto a tutti gli altri elementi valutabili (indizi - controindizi), i quali ultimi sono propri della prova critica utilizzabile in sede di decisione definitiva (fattispecie in cui un indagato, indiziato dell`acquisto di oltre due chilogrammi di cocaina, si doleva per avere il Tribunale della liberta` utilizzato, per rigettare l`istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi, una serie di circostanze di fatto inidonee ad assumere la valenza di prova).

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