Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2626 del 31 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2626PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui la custodia cautelare sia stata disposta da un giudice incompetente e questi abbia proceduto all`interrogatorio dell` indagato ex art. 294 nuovo cod. proc. pen., l`art. 27 stesso codice fa obbligo al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare ex art. 292 cod. proc. pen. senza richiamare i successivi artt. 294 e 302. Tale previsione deve essere letta nel senso della superfluita` di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, il quale in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, puo` legittimamente trarre dall`in terrogatorio reso dall`indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall`art. 294 cod. proc. pen. gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare.

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